Hai ricevuto una proposta di lavoro? Tra i primi aspetti da valutare, la tipologia di contratto è senza ombra di dubbio quello più importante e delicato. Sarà questo a regolare il rapporto tra te e il tuo futuro datore di lavoro, a stabilire i termini e le condizioni, le responsabilità, la sede e gli orari in cui si svolge l’attività lavorativa, nonché l’inquadramento contrattuale e gli eventuali benefits.
Conoscere le differenze e le peculiarità di ciascuna tipologia di contratto ti renderà capace di muoverti tra le varie offerte di lavoro con maggior consapevolezza.
Cos’è il contratto?
Prima di illustrare le varie tipologie di contratti esistenti, è bene sapere cos’è il contratto nel diritto del lavoro italiano.
Il contratto di lavoro è un accordo a prestazioni corrispettive, stipulato tra un datore di lavoro (persona fisica, giuridica o ente dotato di soggettività) e un lavoratore, in cui il primo è tenuto a corrispondere al secondo una retribuzione e il secondo una prestazione lavorativa.
Esistono diverse tipologie di contratti che variano a seconda del settore impiegatizio quindi in base alle norme previste dal CCNL (Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro) di riferimento.
I contratti di lavoro si suddividono nelle seguenti tipologie:
Contratto di lavoro subordinato
Il lavoratore è subordinato all’azienda che lo assume e si impegna a prestare il proprio lavoro in cambio di una retribuzione.
Tra questi:
- Il contratto a tempo indeterminato
- Il contratto a tempo determinato
- Contratto di apprendistato
- Contratto di somministrazione
- Part-time
Contratto a tempo indeterminato
Come si può intuire già dal nome, il contratto a tempo indeterminato è un contratto di lavoro subordinato senza vincolo di scadenza per cui offre maggiori garanzie e stabilità al lavoratore.
Naturalmente, il contratto a tempo indeterminato prevede un periodo di prova iniziale che varia a seconda del livello di inquadramento. Durante questo periodo, datore di lavoro e lavoratore possono concludere il proprio rapporto senza alcun preavviso.
Contratto a tempo determinato
La differenza tra il contratto a tempo indeterminato e determinato sta nella durata del rapporto. Quest’ultimo infatti ha una scadenza al termine del quale il rapporto tra lavoratore e datore di lavoro cessa. Tuttavia esso può essere prorogato (se ancora in corso) o rinnovato (se scaduto) fino a 4 volte. La durata massima non può essere superiore a 24 mesi (per un tempo minimo di assunzione pari 12 giorni). Superati i 24 mesi, il contratto a tempo determinato si trasforma automaticamente in un contratto a tempo indeterminato.
Contratto di apprendistato
L’apprendistato è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani.
Si articola in 3 tipologie:
- apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore per i giovani dai 15 ai 25 anni compiuti. La durata massima è di 3 anni;
- professionalizzante, per i giovani dai 18 ai 29 anni compiuti, finalizzato ad apprendere un mestiere. Anche in questo caso la durata massima è di 3 anni;
- di alta formazione, per i giovani dai 18 ai 29 anni, finalizzato al conseguimento di titoli universitari e dell’alta formazione e ha una durata variabile che può essere concordata tra le parti (ad esempio gli enti o le università).
In questa fattispecie contrattuale, investe una certa rilevanza il progressivo aumento del livello di inquadramento.
Contratto di somministrazione
Nel contratto di somministrazione sono coinvolti il lavoratore e il datore di lavoro ma anche l’agenzia interinale in qualità di intermediario. È l’agenzia che seleziona e propone il lavoratore per il posto vacante in questione ed è sempre l’agenzia a retribuirlo e a versargli i contributi. Con il contratto di somministrazione, i lavoratori hanno uguali doveri e diritti stabiliti dal CCNL ed è vantaggioso anche per le aziende che alle agenzie affidano la gestione completa delle ottemperanze legate al rapporto di lavoro.
Part-time
I contratti di lavoro subordinato, a seconda delle modalità stabilite, possono essere full-time (caratterizzati dalle tipiche 40 ore settimanali) o part-time, caratterizzati da un orario lavorativo ridotto, dalle 15 alle 30 ore circa.
Per chi ha un orario lavorativo ridotto, la differenza più significativa consiste nel fatto che è possibile svolgere parallelamente più di un lavoro.
Esistono diverse tipologie di lavoro part-time:
- orizzontale: il dipendente lavora ogni giorno 4 o 5 ore;
- verticale: il dipendente lavora full-time solo qualche giorno a settimana;
- misto: è una combinazione delle tue tipologie sopra menzionate, con alcuni giorni a tempo pieno, altri con orario ridotto.
Contratto di lavoro parasubordinato
Contratto di collaborazione
Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa (cd. co.co.co.) si colloca a metà strada tra il lavoro dipendente e autonomo in quanto, pur svolgendo le sue mansioni in maniera continuativa, è autonomo nelle sue modalità di svolgimento, senza vincoli di orari o a qualunque altra forma di subordinazione. Certo è che, nell’autonomia, è indispensabile coordinarsi con il team interno in modo che tutti siano soddisfatti della collaborazione intrapresa.
Lavoro autonomo
Il lavoratore autonomo è un lavoratore indipendente, generalmente in possesso di Partita Iva. Questa condizione lo obbliga a compiere un’attività nei confronti di un committente a fronte di un corrispettivo, ma senza alcun vincolo di subordinazione.
Il tirocinio è un contratto di lavoro?
Bada bene: Sebbene si pensi il contrario, il tirocinio non è un contratto di lavoro ma un progetto formativo stipulato da un ente promotore e uno ospitante, finalizzato alla formazione e a un eventuale inserimento in azienda. L’indennità versata non corrisponde a uno stipendio bensì a un rimborso spese (fissato da ogni singola regione).
Non sottovalutare tuttavia l’importanza del tirocinio nelle prime fasi della tua carriera. Esso è utile all’acquisizione di nuove competenze da utilizzare per inserirsi nel mercato del lavoro. Inoltre, chi lo sottoscrive può decidere di trasformarlo in un contratto vero e proprio.
Fonte: staffking.eu